- 1)Il capo dell'ufficio consolare puo' prestare aiuto ed assistenza alle navi dello Stato d'invio che sono entrate in porto nella sua circoscrizione consolare. Egli puo' salire a bordo della nave dopo che questa sia stata ammessa a libera pratica e prendere contatto con l'equipaggio della nave dello Stato d'invio.
- 2)Il capo dell'ufficio consolare puo':
- a)senza ledere i diritti delle autorita' dello Stato di residenza, svolgere indagini per qualsiasi incidente verificatosi sulle navi dello Stato d'invio durante il viaggio; interrogare il comandante o qualsiasi membro dell'equipaggio; controllare le carte di bordo; decidere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i marinai, nei limiti consentiti dall'ordinamento dello Stato d'invio, nonche' facilitare l'entrata, l'uscita e la permanenza della nave nel porto;
- b)prendere provvedimenti relativi al ricovero in ospedale o rimpatrio del comandante o di qualsiasi membro dell'equipaggio della nave;
- c)ricevere, redigere o certificare qualsiasi dichiarazione o altro documento previsti dalla legislazione dello Stato d'invio relativa alle navi;
- d)il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi per assistenza alle competenti autorita' dello Stato di residenza nello svolgere dette funzioni.
- 3)Nel caso in cui le competenti autorita' dello Stato di residenza intendano adottare provvedimenti coercitivi sulla nave dello Stato d'invio la quale si trovi nelle acque dello Stato di residenza, dette autorita' prima di adottare tali provvedimenti informano in tempo utile l'ufficio consolare affinche' il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato possa assistere alla esecuzione di detti provvedimenti. Se il capo dell'ufficio consolare o il suo delegato non sono stati presenti a quanto sopra, le citate autorita' danno al piu' presto possibile la piena informazione di cio' che ha avuto luogo. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i membri dell'equipaggio della nave debbano essere interrogati a terra dalle autorita' del luogo in cui si trova il porto.
- 4)Il punto 3) del presente articolo non si applica al controllo doganale, dei passaporti ed a quello sanitario.
- 5)Nel termine di nave impiegato nella presente convenzione non sono comprese le navi da guerra.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
