[1]alla navigazione

[2]1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio. 2. A tal fine il funzionario consolare puo', senza essere ostacolato dalle autorita' dello Stato di residenza:

  • a)salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica;
  • b)comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio. 3. Le competenti autorita' dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art19 · fonte su Normattiva