[1]alla navigazione
[2]1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio. 2. A tal fine il funzionario consolare puo', senza essere ostacolato dalle autorita' dello Stato di residenza:
- a)salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica;
- b)comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio. 3. Le competenti autorita' dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
