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[1]Sostituire:

[2]Gli articoli 7, 11 e 14 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, approvato col R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, sono modificati come segue:

[3]Art. 7., 2° comma, sostituire:

[4]Essi debbano essere notificati tanto all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, salvo la possibilita' di rinnovare o integrare la notificazione nei casi di errore che dalla Giunta sia ritenuto scusabile. Non si ammette come equipollente della notificazione se non la prova che l'interessato ha avuto cognizione del provvedimento.

[5]Art. 11., 2° comma, sostituire:

[6]Tuttavia l'esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' essere sospesa, per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sopra istanza del ricorrente.

[7]Art. 14. (aggiungere come 3° comma):

[8]I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso possono anche essere disposti dal Presidente, nei modi stabiliti dal regolamento.

[9]Art. 3.

[10]Sostituire:

[11]L'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (art. 40 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1054), e' abrogato e sostituito dall'art. 32 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

[12]Art. 4.

[13]Comma 3°, sostituire:

[14]Per la prima attuazione del precedente comma non ha luogo la riserva del terzo dei posti, stabilita a favore dei primi referendari e referendari dall'art. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a Roma, addi' 8 febbraio 1925.

[17]VITTORIO EMANUELE.

[18]Federzoni - De' Stefani.

[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1925 al 22 dicembre 2008

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