[1]del Consiglio internazionale della iuta

[2]1. La massima autorita' dell'Organizzazione e il Consiglio internazionale della iuta, che si compone di tutti i membri dell'organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato all'interno del consiglio da un delegato e puo' nominare supplenti e consiglieri che assistano alle sessioni del Consiglio. 3. I supplenti sono autorizzati a agire ed a votare in nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo oppure in particolari circostanze.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art6 · fonte su Normattiva