[1]del Consiglio Internazionale della Juta

[2]1. L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale della Juta, costituito dai tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un solo rappresentante e puo' designare supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio. 3. Un supplente e' abilitato ad agire ed a votare a nome del rappresentante in assenza di quest'ultimo o in circostanze eccezionali.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art6 · fonte su Normattiva