[1]di organizzazioni intergovernative

[2]1. Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente accordo il termine "governo" lo si intende applicabile anche alla Comunita' economica europea ed, a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di trattative, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo termini quali firma, ratifica, accettazione o approvazione, notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure adesione, nel caso di organizzazioni governative, essi si intendono applicabili anche alla firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione, alla notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure all'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su argomenti di loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale di voti spettanti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 10. In questo caso gli Stati membri cui appartengono le organizzazioni intergovernative non sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto in quanto tali.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art5 · fonte su Normattiva