Commissione mista (1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una commissione mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunira' di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (2) In concreto, la commissione esaminera' se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. (3) La commissione mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
