Apporti dei produttori (1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma (1) del presente articolo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorita' di entrambe le Parti, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni nazionali delle Parti.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
