- I Ministeri della Pubblica Istruzione di ciascuno degli Stati Parte designeranno (1) un rappresentante, e sceglieranno in regime di reciproco consenso un terzo rappresentante che provvedera' al coordinamento della Commissione che avra' come compito quello di informare entrambe le parti circa la valutazione, la portata ed i risultati dell'applicazione del presente accordo.

Testo vigente dal 28 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;88~accordo-art9 · fonte su Normattiva