[1]Misure provvisionali

[2]1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformita' con la sua legge nazionale, puo' ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati. 2. La Parte richiesta puo' accogliere la domanda parzialmente o con riserva di condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure prese.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art24 · fonte su Normattiva