[1]Riestradizione a uno Stato terzo

[2]Il testo dell'articolo 15 della Convenzione diviene il paragrafo 1 del medesimo articolo ed e' completato con un paragrafo 2 dal tenore seguente: «La Parte richiesta decidera' in merito al consenso previsto al paragrafo 1 quanto prima, ma al piu' tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di consenso e, se del caso, degli atti di cui all'articolo 12 paragrafo 2. Se non e' in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione.»

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~quarto-protocollo-addizionale-art4 · fonte su Normattiva