[1]Canali e mezzi di' comunicazione

[2]La Convenzione e' completata con le seguenti disposizioni: «Canali e mezzi di comunicazione Per l'applicazione della Convenzione, le notificazioni possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di garantirne l'autenticita'. In tutti i casi, la Parte interessata deve essere in grado di' fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme. Il ricorso all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o alla via diplomatica non e' escluso. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che per le notificazioni previste all'articolo 12 e all'articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione si riserva il diritto di richiedere l'originale o una copia certificata conforme della domanda e degli atti a sostegno.»

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~quarto-protocollo-addizionale-art6 · fonte su Normattiva