[1]Notificazioni in caso di arresto provvisorio

[2]Affinche' la Parte richiedente possa, se del caso, presentare una domanda di estradizione secondo l'articolo 12 della Convenzione, la Parte richiesta le comunica al piu' presto, e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto provvisorio, se l'individuo ricercato ha acconsentito all'estradizione. Se la Parte richiesta decide eccezionalmente di non procedere all'estradizione nonostante il consenso dell'individuo ricercato, ne informa la Parte richiedente entro un termine che consenta a quest'ultima di presentare una domanda di estradizione entro il termine di 40 giorni previsto all'articolo 16 della Convenzione.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~terzo-protocollo-addizionale-art6 · fonte su Normattiva