[1]Rinuncia all'applicazione della regola della specialita'
[2]Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato puo' dichiarare inapplicabili le regole previste all'articolo 14 della Convenzione se, conformemente all'articolo 4 del presente Protocollo, l'individuo da esso estradato:
- a)acconsente all'estradizione; o
- b)avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente all'applicazione della regola della specialita'.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
