[1]Forme e modalita' di finanziamento

[2]1. I finanziamenti effettuati mediante le risorse fornite in virtu' degli articoli 5, 6 e 7, nonche' mediante i rimborsi e i relativi redditi sono accordati dal Fondo sotto forma di prestiti. Il Fondo puo' fornire altri mezzi di finanziamento, in particolare donazioni prelevate dalle risorse ricevute in base ad accordi conclusi in conformita' dell'articolo 8 ed autorizzanti espressamente tali forme di finanziamento. 2. (a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, il Fondo procura mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate, a seconda delle circostanze. (b) Quando chi prende a prestito e' un membro o un'organizzazione intergovernativa di cui fanno parte uno o piu' membri, il Fondo tiene conto, in primo luogo, per fissare le modalita' di finanziamento, della posizione e delle prospettive economiche del membro o dei membri a favore dei quali viene accordato il finanziamento, e, inoltre, della natura e delle esigenze del progetto o del programma di cui trattasi. 3. Il Fondo puo' fornire mezzi di finanziamento a:

  • a)ogni membro, ogni suddivisione geografica o amministrativa o ad ogni organismo di tale membro; b) ogni istituzione od impresa, situata sul territorio di un membro; c) ogni istituzione od organismo, regionale o subregionale, che si occupi di sviluppo sui territori dei membri. Tutti questi mezzi di finanziamento devono essere destinati, a giudizio del Fondo, alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Se colui che prende a prestito non e' un membro, il Fondo esige uno o piu' idonee garanzie, governative o di altro genere. 4. Il Fondo puo' fornire delle divise per il regolamento delle spese locali relative ad un progetto, nel caso e nella misura in cui, a giudizio del Fondo, la concessione di tali divise sia necessaria od opportuna per la realizzazione degli obiettivi del prestito, tenuto debitamente conto della situazione e delle prospettive economiche del membro o dei membri chiamati a beneficiare del finanziamento procurato dal Fondo, nonche' della natura e delle esigenze del progetto. 5. Le somme date in prestito sono rimborsabili nella moneta o nelle monete in cui sono stati accordati i prestiti o nelle altre divise liberamente convertibili determinate dal Fondo. 6. Il Fondo non accorda mezzi di finanziamento ad un membro, o a favore di un membro, o per un progetto che debba essere eseguito sul territorio di un membro, se non quando ha la certezza che detto membro ha adottato, nei confronti del proprio territorio, tutte le necessarie misure legislative e amministrative che diano efficacia alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 11 e del capitolo VIII, come se si trattasse di uno Stato partecipante; e che tale finanziamento sia subordinato al mantenimento delle dette misure legislative ed amministrative e che, in caso di controversia tra il Fondo ed un membro, ed in mancanza di disposizioni al riguardo, siano applicabili quelle dell'articolo 53, come se si trattasse di uno Stato partecipante nelle circostanze in cui trova applicazione il detto articolo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art16 · fonte su Normattiva