1. I progetti o programmi di azioni possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestiti speciali, capitali di rischio, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, o combinando due o piu' di questi modi di finanziamento. 2. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, i modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati di comune accordo dalla Comunita' e dallo o dagli Stati ACP interessati in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP. Si tiene altresi' conto dell'impatto economico, sociale e culturale di detti modi di finanziamento. 3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Banca, le modalita' di finanziamento sono fissate in stretta consultazione con lo Stato ACP interessato o con il beneficiario, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto o programma in questione, nonche' del livello di sviluppo e della situazione economica e finanziaria dello o degli Stati ACP interessati. 4. Per le risorse proprie gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. L'esame da parte della Banca della ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti sulle sue risorse proprie si effettuano di concerto con lo o gli Stati ACP interessati secondo le modalita', le condizioni e le procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione. 5. Negli Stati ACP, la Banca ha il compito di contribuire, con le sue risorse proprie, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP su scala nazionale e regionale. A tal fine, il finanziamento dei progetti e dei programmi di azioni produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo e delle miniere, come pure della produzione di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni legati a tali settori, e' garantito in via prioritaria per mezzo di prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. Tali priorita' settoriali non escludono la possibilita' per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie i progetti e programmi di azioni produttivi in altri settori che rispondano ai suoi criteri d'intervento, in particolare nel settore delle colture industriali. 6. Se una richiesta di finanziamento per un progetto o programma, presentata alla Commissione o alla Banca non puo' essere finanziata con una delle forme di aiuto alla cui gestione esse provvedono, ciascuna di esse trasmette la richiesta all'altra istituzione senza indugio, previa informazione dell'eventuale beneficiario. 7. Le sovvenzioni o i prestiti possono essere accordati ad uno Stato ACP o direttamente al beneficiario o per il tramite di una banca di sviluppo o per il tramite dello Stato ad un beneficiario finale. 8. In quest'ultimo caso, le condizioni dell'assegnazione dei fondi da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito. 9. Nel corso delle sue operazioni finanziarie, la Banca stabilisce uno stretto rapporto con le banche nazionali di sviluppo degli Stati ACP. Nell'interesse della cooperazione, essa si sforza di allacciare tutti i contatti appropriati con le istituzioni bancarie e finanziarie negli Stati ACP interessati alle sue operazioni. 10. Qualsiasi beneficio spettante allo Stato ACP, sia che egli riceva una sovvenzione, sia che riceva un prestito speciale con tasso d'interesse o termine di rimborso piu' favorevole del prestito finale, e' utilizzato da detto Stato ACP a fini di sviluppo, secondo le condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito. 11. E' accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunita' nel quadro del loro programma indicativo. Si tiene altresi' conto delle difficolta' speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato. Esse consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, secondo i criteri definiti al paragrafo 4.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art197 · fonte su Normattiva