[1]Operazioni varie
[2]Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente accordo, il Fondo puo' intraprendere ogni altra attivita' che, nel quadro delle sue operazioni apparira' necessaria o desiderabile per permettergli di raggiungere i suoi obiettivi e sara' conforme alle disposizioni del presente accordo.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
