[1]Divieto di ogni attivita' politica

[2]Ne' il Fondo, ne' alcuno dei suoi funzionari o chiunque altro agisca in suo nome, potra' intervenire negli affari politici di un membro. Le loro decisioni non potranno essere influenzate dall'orientamento politico del membro o dei membri in causa, e dovranno esclusivamente essere motivate da considerazioni afferenti allo sviluppo economico e sociale dei membri, le quali considerazioni dovranno essere valutate imparzialmente per raggiungere gli obiettivi enunciati nel presente accordo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art21 · fonte su Normattiva