[1]Divieto di ogni attivita' politica
[2]Ne' il Fondo, ne' alcuno dei suoi funzionari o chiunque altro agisca in suo nome, potra' intervenire negli affari politici di un membro. Le loro decisioni non potranno essere influenzate dall'orientamento politico del membro o dei membri in causa, e dovranno esclusivamente essere motivate da considerazioni afferenti allo sviluppo economico e sociale dei membri, le quali considerazioni dovranno essere valutate imparzialmente per raggiungere gli obiettivi enunciati nel presente accordo.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
