[1]Pubblicazione dei rapporti e informazione

[2]1. Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente un rendiconto debitamente certificato e comunica ai partecipanti ed ai membri, ad opportuni intervalli, un riassunto della propria posizione finanziaria nonche' un rendiconto delle proprie entrate ed uscite che indichino quali sono i risultati delle sue operazioni. 2. Il Fondo puo' pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per la realizzazione dei propri obiettivi. 3. Copie di tutte le relazioni, dei rendiconti e dei documenti pubblicati ai sensi del presente articolo, sono comunicati ai partecipanti ed ai membri.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art35 · fonte su Normattiva