[1]Procedura di comunicazione
[2]Ogni Stato partecipante designa un'autorita' competente con la quale il Fondo puo' mettersi in contatto per ogni questione attinente al presente accordo. In mancanza di una diversa designazione, la procedura di comunicazione indicata da un membro per la Banca e' la stessa che vale per il Fondo.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
