[1]Ratifica, accettazione o approvazione

[2]1. Il presente accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso la sede della Banca da parte di ogni firmatario prima del 31 dicembre 1973, restando inteso che se l'accordo non fosse ancora entrato in vigore a tale data conformemente all'articolo 56, il consiglio di amministrazione della Banca potrebbe prorogare il termine di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, per un periodo che non superi i sei mesi.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art55 · fonte su Normattiva