1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Esso sara' ratificato o accettato. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, l'accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del secondo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, esso entrera' in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che lo ratifichi o l'accetti successivamente, trenta giorni dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 16 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;851~art2 · fonte su Normattiva