Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale del Fondo africano di sviluppo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad aprire presso la Banca d'Italia apposito conto corrente infruttifero intestato al Fondo africano di sviluppo medesimo. La Banca d'Italia, per quanto concerne le operazioni afferenti al predetto conto corrente, ed il Fondo africano di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 2, comunicheranno con il Ministro per il tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dell'accordo medesimo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~art4 · fonte su Normattiva