[1]Azioni giudiziarie
[2]1. Il Fondo gode dell'immunita' giurisdizionale per ogni forma di azione giudiziaria salvo che per le controversie nate o risultanti dall'esercizio del suo potere di accettare prestiti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8. Il Fondo, in tale ipotesi, puo' essere convenuto davanti un tribunale competente, sul territorio di uno Stato in cui abbia la propria sede o un proprio agente incaricato di ricevere citazioni o notifiche, o nel quale accetti di essere perseguito. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, nessuna azione puo' essere intentata contro il Fondo dagli Stati partecipanti, dai loro organismi o servizi, ne' da un ente o persona che agisse, direttamente o indirettamente, per conto di un partecipante, o che fosse suo avente causa o di un organismo o servizio del partecipante. I partecipanti possono avvalersi delle speciali procedure che regolano le controversie tra il Fondo e i suoi partecipanti, previste dal presente accordo, dai regolamenti del Fondo o dai contratti stipulati con il Fondo. 3. Il Fondo adotta tutte le disposizioni necessarie relative alle modalita' applicabili per la definizione delle controversie che non siano previste dalle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 52 e 53, concernenti le immunita' del Fondo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Nel caso in cui il Fondo, in applicazione delle disposizioni del presente accordo, non goda dell'immunita' di giurisdizione, lo stesso Fondo, i suoi beni ed i suoi averi, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, sono esenti da ogni forma di pignoramento, sequestro, o misura esecutiva fino a che non passi in giudicato la decisione giudiziaria emessa contro il Fondo.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
