La somma di cui all'articolo 1 e' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Testo vigente dal 1 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-26;168~art2 · fonte su Normattiva