Art. 17
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore nei propri confronti. Tuttavia, tale denuncia avra' effetto soltanto un anno dopo la data di ricezione della notifica di denuncia da parte del Governo belga, che ne informera' le altre Parti Contraenti per via diplomatica.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
