Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952
Art. 11
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualunque momento dopo la sua entrata in vigore nei suoi confronti. Tuttavia, tale denuncia non avra' effetto che un anno dopo la data di ricezione della notifica di denuncia da parte del Governo belga che ne informera' le altre Parti Contraenti per via diplomatica.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
