• a)Ciascuna Alta Parte Contraente puo', al momento della ratifica, dell'adesione, o in qualunque altro momento, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione viene applicata ai territori o ad alcuni dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sara' applicabile a detti territori sei mesi dopo la data del ricevimento di tale notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, ma non prima della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detta Alta Parte Contraente.
  • b)Ogni Alta Parte Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, potra' in qualunque momento informare il Ministro degli Affari Esteri del Belgio che la Convenzione cessa di essere applicata al territorio in questione. Tale denuncia avra' effetto entro il termine di un anno come previsto dall'articolo 15.
  • c)Il Ministero degli Affari Esteri del Belgio informera' per via diplomatica tutti gli Stati firmatari ed aderenti di qualunque notifica ad esso inviata ai sensi del presente articolo.

[2]FATTO a Bruxelles, in un unico esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, il 10 maggio 1952.

[3](Seguono le firme).

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880~art16 · fonte su Normattiva