Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
Art. 20
1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religiosa che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilita' o alla violenza deve essere vietato dalla legge.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
