1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla liberta' di espressione; tale diritto comprende la liberta' di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L'esercizio delle liberta' previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilita' speciali. Esso puo' essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che pero' devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

  • a)al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
  • b)alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanita' o della morale pubbliche.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art19 · fonte su Normattiva