[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo, fra cui il testo in lingua francese.

[3]PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI

[4]Gli Stati parti del presente Protocollo, Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito ai sensi della parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato") il potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto e' previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto, Hanno convenuto quanto segue:

[6]Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non puo' ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~protocollo-facoltativo-art1 · fonte su Normattiva