Art. 2 (Protocollo facoltativo)
Salvo quanto e' stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto e' stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, puo' presentare una comunicazione scritta al Comitato affinche' la esamini.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
