[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.

[3]CONVENZIONE SULLA DISPENSA DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI ATTI E DOCUMENTI

[4]Gli Stati firmatari della presente convenzione, membri della Commissione internazionale dello stato civile, desiderosi di dispensare dalla legalizzazione, o da qualunque formalita' equivalente, alcuni atti o documenti, fra gli Stati parti alla presente convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[5]Articolo 1.

[6]Per legalizzazione, ai sensi della presente convenzione, si intende esclusivamente la formalita' che attesta l'autenticita' della firma apposta su un atto o documento, la qualificazione del firmatario dell'atto o documento, e, se del caso, l'identita' del sigillo o del timbro apposto su tale atto o documento.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386~art1 · fonte su Normattiva