[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.
[3]CONVENZIONE SULLA DISPENSA DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI ATTI E DOCUMENTI
[4]Gli Stati firmatari della presente convenzione, membri della Commissione internazionale dello stato civile, desiderosi di dispensare dalla legalizzazione, o da qualunque formalita' equivalente, alcuni atti o documenti, fra gli Stati parti alla presente convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[5]Articolo 1.
[6]Per legalizzazione, ai sensi della presente convenzione, si intende esclusivamente la formalita' che attesta l'autenticita' della firma apposta su un atto o documento, la qualificazione del firmatario dell'atto o documento, e, se del caso, l'identita' del sigillo o del timbro apposto su tale atto o documento.
Testo vigente dal 24 luglio 1981
