1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potra' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera' quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarera' a favore di tale convocazione, il Segretario generale convochera' la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sara' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformita' alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~protocollo-facoltativo-art11 · fonte su Normattiva