1. Ogni Stato parte puo' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza e' sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale. 2. Ogni emendamento adotta in conformita con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti. 3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art50 · fonte su Normattiva