1. Salvo quanto e' stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto. 2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potra' aver preso per rimediare alla situazione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~protocollo-facoltativo-art4 · fonte su Normattiva