1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato. 2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

  • a)la stessa questione non sia gia' in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;
  • b)l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi. 3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse. 4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~protocollo-facoltativo-art5 · fonte su Normattiva