Alla data dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'Accordo operativo e subordinatamente a quanto disposto nell'Annesso A dell'Accordo operativo:

  • i)tutti i beni, ivi inclusi i diritti di proprieta', i diritti derivanti da rapporti contrattuali, i diritti inerenti al segmento spaziale ed ogni altro diritto acquisito in base all'Accordo provvisorio o all'Accordo ECS, si intenderanno trasferiti ed appartenenti all'EUTELSAT;
  • ii)tutti gli obblighi e le responsabilita' derivanti o assunti direttamente o per conto dell'EUTELSAT INTERINALE nell'adempimento delle disposizioni dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo ECS, che siano sussistenti o risultanti da atti od omissioni anteriori a detta data, diverranno obblighi e responsabilita' dell'EUTELSAT;
  • iii)l'interesse finanziario di ciascun Firmatario nell'EUTELSAT e' uguale all'importo ottenuto mediante applicazione della sua quota di investimento, espressa in percentuale, alla valutazione dei beni dell'EUTELSAT, effettuata ai sensi dell'alinea b) del paragrafo 3) dell'Annesso A dell'Accordo operativo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~accordo-art3 · fonte su Normattiva