ARTICOLO XXI (Firma della Convenzione - Riserve)

  • a)Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entita' privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, e' o ha il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, puo' divenire Parte della Convenzione mediante:
  • i)firma non soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, oppure.
  • ii)firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita dalla necessaria ratifica, accettazione o approvazione, oppure
  • iii)adesione.
  • b)La Convenzione sara' aperta alla firma a Parigi a partire dal 15 luglio 1982 fino alla sua entrata in vigore e successivamente rimarra' aperta all'adesione.
  • c)Uno Stato potra' diventare Parte della Convenzione soltanto dopo che l'entita' di telecomunicazioni designata abbia firmato l'Accordo operativo oppure esso stesso abbia firmato detto Accordo.
  • d)Nessuna riserva potra' essere formulata in relazione alla Convenzione o all'Accordo operativo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artxxi · fonte su Normattiva