ARTICOLO XXIII (Adesione alla Convenzione)

  • a)Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entita' privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio alla data dell'apertura alla firma della Convenzione, potra' aderire alla Convenzione dal momento in cui questa cessa di essere aperta alla firma fino a quando siano decorsi due anni dalla sua entrata in vigore.
  • b)Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo si applicheranno alle richieste di adesione da parte dei seguenti Stati:
  • i)uno Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entita' privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio alla data dell'apertura alla firma della Convenzione, il quale non sia divenuto Parte della Convenzione ai sensi degli alinea i) o ii) della lettera a) dell'articolo XXI, oppure ai sensi della lettera a) del presente articolo;
  • ii)ogni altro Stato europeo, membro dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.
  • c)Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione nelle circostanze menzionate nella lettera b) del presente articolo (qui di seguito denominato "Stato richiedente") dovra' darne notifica al Direttore generale per iscritto e fornirgli ogni informazione, che il Consiglio dei Firmatari potrebbe richiedere, relativa alla proposta di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte dello Stato richiedente.
  • d)Il Consiglio dei Firmatari dovra' esaminare, da un punto di vista tecnico, operativo e finanziario, la compatibilita' della domanda dello Stato richiedente con gli interessi dell'EUTELSAT e dei Firmatari relativamente all'ambito delle attivita' dell'EUTELSAT e dovra' presentare una raccomandazione in merito all'Assemblea delle Parti.
  • e)Tenendo conto di tale raccomandazione, l'Assemblea delle Parti dovra' prendere una decisione sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Consiglio dei Firmatari decida di essere in possesso di tutte le necessarie informazioni, di cui alla lettera c) del presente articolo. La decisione del Consiglio dei Firmatari sara' sollecitamente notificata all'Assemblea delle Parti. La decisione dell'Assemblea delle Parti sara' presa con votazione segreta e secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potra' essere convocata in sessione straordinaria.
  • f)Il Direttore generale notifichera' allo Stato richiedente le condizioni per l'adesione stabilite dall'Assemblea delle Parti, le quali costituiranno oggetto di un protocollo annesso allo strumento di adesione, che sara' depositato dal suddetto Stato presso il Depositario.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artxxiii · fonte su Normattiva