[1]Articolo XXI

[2]1. Il depositario notifica ai Governi degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. XVII: (a) la firma della presente convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente alle disposizioni dell'art. XVII; (b) la data in cui entrera' in vigore la convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. XVIII. 2. Il depositario comunica a tutte le Parti contraenti: (a) le proposte di emendamento alla convenzione, la notifica dell'accettazione di tali emendamenti e dell'entrata in vigore di questi ultimi, conformemente alle disposizioni dell'art. XIX; (b) le notifiche di denuncia fatte in conformita' con le disposizioni dell'art. XX. 3. L'originale della presente convenzione e' depositato presso il depositario, che ne fa tenere copia conforme ai Governi degli Stati che, in virtu' delle disposizioni dell'art. XVII, possono diventare Parti della convenzione.

[3]FATTO a Roma, il 23 ottobre 1969 in un unico esemplare in lingua inglese, francese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artxxi · fonte su Normattiva