Art. 24 (Accordo) — Depositario
- a)Il Depositario della Convenzione e' il Depositario dell'Accordo operativo.
- b)Il Depositario trasmettera' copie conformi dell'Accordo operativo al Governo di ciascuno degli Stati che sia stato invitato a partecipare alla Conferenza Plenipotenziaria per gli accordi definitivi, istitutivi dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo satellite "EUTELSAT", al Governo di qualsiasi altro Stato che firmi o aderisca alla Convenzione, ad ogni Firmatario ed all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
- c)Il Depositario informera' sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:
- i)ad ogni firma dell'Accordo operativo;
- ii)all'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
- iii)all'inizio ed alla cessazione dell'applicazione provvisoria dell'Accordo operativo, ai sensi della lettera b) dell'articolo 23 dell'Accordo operativo;
- iv)all'adozione ed all'entrata in vigore di ciascun emendamento dell'Accordo operativo;
- v)ad ogni notifica di recesso;
- vi)alle altre notifiche e comunicazioni relative all'Accordo operativo.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo operativo.
[3]APERTO alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle lingue inglese e francese, i cui due testi fanno egualmente fede, in un unico originale che sara' depositato presso il Depositario.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
