[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali.

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi nominato come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore LUCIANO MASCIA, Direttore generale dell'Emigrazione; Il Presidente della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia: il sig. ZOENKO HAS, Direttore dell'Istituto federale per la previdenza sociale; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[3]Art. 1.

[4]Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

  • 1)il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza, sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente Convenzione;
  • 2)il termine "Autorita' competente" significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto riguarda la Jugoslavia, il Segretariato del Comitato Federale Esecutivo competente per l'applicazione della legislazione indicata nell'art. 2 della presente Convenzione;
  • 3)il termine "Organismo di assicurazione sociale" significa, per quanto riguarda l'Italia, l'Istituto di assicurazione cui e' affidata la gestione di uno o piu' regimi assicurativi italiani, per quanto riguarda la Jugoslavia, l'Istituto Federale per l'Assicurazione Sociale;
  • 4)il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonche' tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente;
  • 5)il termine "aventi diritto" designa le persone di famiglia i cui diritti nell'assicurazione sociale derivano dall'assicurato;
  • 6)il termine "periodi di assicurazione" comprende i periodi di contribuzione o di occupazione cosi' come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione sotto l'impero della quale essi sono maturati;
  • 7)il termine "periodi equivalenti" designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione da tale legislazione.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art1 · fonte su Normattiva