(1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: in Italia:

  • a)l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • b)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)l'assicurazione malattie ivi comprese le indennita' funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni o rendite;
  • d)l'assicurazione per la tubercolosi;
  • e)la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
  • f)l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • g)gli assegni familiari;
  • h)i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
  • i)le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; in Jugoslavia:
  • a)le assicurazioni sociali;
  • b)gli assegni familiari;
  • c)le prestazioni agli operai e impiegati rimasti provvisoriamente disoccupati. (2) La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1: tuttavia essa non si applichera' alle leggi ed altre disposizioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, se a tale riguardo il Governo di un Paese contraente notifichi la propria opposizione al Governo dell'altro Paese entro tre mesi dalla data (della pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi del Paese che li ha emanati o dalla data della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Paese. (3) La presente Convenzione non si applichera' alle modificazioni che saranno state apportate alle legislazioni indicate al paragrafo I da Convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate da ciascun Paese contraente con i terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Paesi contraenti.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art2 · fonte su Normattiva