(1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Paesi contraenti sono dovute dall'Ente assicuratore del Paese nel cui territorio e' stata esercitata da ultimo una, lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere delle malattie professionali. (2) Qualora un assicurato, al quale e' stato corrisposto in uno dei due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia, nell'altro Paese, l'Ente assicuratore del primo Paese rimane obbligato per la concessione di ulteriori prestazioni. Se pero' detto assicurato e' stato successivamente occupato nell'altro Paese in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto il primo indennizzo le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Ente assicuratore di quest'altro Paese.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art14 · fonte su Normattiva