Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi gli Stati contraenti ad attivita' suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni degli Stati stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quello Stato nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attivita' rischiosa. Nel caso di silicosi o asbestosi gli oneri delle prestazioni in natura e in denaro derivanti dalla applicazione del presente articolo sono ripartiti fra le istituzioni competenti degli Stati contraenti proporzionalmente alla durata dei periodi di esposizione al rischio morbigeno, secondo le modalita' che saranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 44.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
