[1]Finalita' e funzioni.

[2]La finalita' del Fondo e' quella di mobilitare e di fornire a condizioni favorevoli risorse finanziarie supplementari per lo sviluppo agricolo degli Stati Membri in via di sviluppo. A tale scopo, il Fondo fornisce mezzi finanziari, principalmente per progetti e programmi espressamente intesi a creare, sviluppare o migliorare sistemi di produzione alimentare ed a rafforzare le politiche e gli istituti connessi nel quadro delle priorita' e strategie nazionali, tenuto conto della necessita' di incrementare detta produzione nei Paesi piu' poveri tra quelli che soffrono di un deficit alimentare, del potenziale aumento della produzione alimentare in altri Paesi in via di sviluppo e della importanza di migliorare il livello di nutrizione e le condizioni di vita delle popolazioni piu' povere nei Paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 9 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885~art2 · fonte su Normattiva