[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, fra cui il testo in lingua francese.

[3]ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

[4]PREAMBOLO

[5]Riconoscendo che il sussistere del problema alimentare mondiale colpisce duramente gran parte della popolazione dei Paesi in via di sviluppo e compromette i valori ed i principi fondamentali che vanno di pari passo con il diritto alla vita e la dignita' dell'uomo; Considerando che occorre migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo e promuovere il progresso socio-economico nel contesto delle priorita' e degli obiettivi di detti Paesi, tenendo debitamente conto dei benefici economici e nel contempo dei benefici sociali; Tenendo conto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha la responsabilita', all'interno del sistema delle Nazioni Unite, di assistere i Paesi in via di sviluppo che cercano di incrementare la propria produzione alimentare ed agricola, e che essa possiede la competenza tecnica e l'esperienza richieste in tale campo; Consapevoli degli obiettivi e degli scopi della strategia internazionale di sviluppo per il secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, ed in particolar modo della esigenza di estendere a tutti i vantaggi dell'assistenza; Avendo presente il paragrafo f) della seconda parte ("Alimentazione") della sezione I della risoluzione 3202 (S.VI) della Assemblea generale, relativa al Programma d'azione concernente l'istituzione di un nuovo ordine economico internazionale; Tenendo inoltre presenti la necessita' di attuare trasferimenti tecnologici per garantire lo sviluppo dell'alimentazione e dell'agricoltura, nonche' la sezione V ("Alimentazione ed agricoltura") della risoluzione 3362 (S-VII) dell'Assemblea generale, relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, ed in particolare il paragrafo 6 di detta sezione, riguardante la creazione di un Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo; Riferendosi al paragrafo 13 della risoluzione 3348 (XXIX) della Assemblea generale, nonche' alle risoluzioni I e II della Conferenza mondiale per l'alimentazione, relativa agli obiettivi ed alle strategie di produzione alimentare, ed alle priorita' dello sviluppo agricolo e rurale; Riferendosi alla risoluzione XIII della Conferenza mondiale per l'alimentazione, la quale ha riconosciuto:

  • i)che occorre aumentare sostanzialmente gli investimenti agricoli al fine di incrementare la produzione alimentare ed agricola nei Paesi in via di sviluppo;
  • ii)che tutti i membri dalla comunita' internazionale sono solidalmente tenuti ad assicurare disponibilita' alimentari sufficienti e lo impiego razionale delle disponibilita' stesse; e
  • iii)che le prospettive della situazione alimentare mondiale esigono disposizioni urgenti ed organiche da parte di tutti i Paesi; e ha deciso: Che occorrerebbe istituire immediatamente un Fondo internazionale di sviluppo agricolo per finanziare progetti agricoli fondamentalmente centrati sulla produzione alimentare nei Paesi in via di sviluppo; Le Parti Contraenti concordano di istituire un Fondo internazionale di sviluppo agricolo, il quale sara' regolato dalle seguenti disposizioni:

[6]ARTICOLO 1. Definizioni.

[7]Salvo che il contesto vi si opponga, i termini di cui all'elenco seguente avranno, ai fini del presente Accordo, il significato sotto indicato:

  • a)il termine "Fondo" indica il Fondo internazionale di sviluppo agricolo;
  • b)l'espressione "produzione alimentare" indica la produzione di alimenti, ivi compresi i prodotti della pesca e della zootecnica;
  • c)il termine "Stato" indica qualsiasi Stato o gruppo di Stati che presentino i requisiti per essere ammessi come Membri del Fondo, in virtu' della sezione 1 b) dell'articolo 3;
  • d)l'espressione "valuta liberamente convertibile" designa:
  • i)la valuta di un Membro che il Fondo, previa consultazione del Fondo monetario internazionale, consideri di una convertibilita' sufficiente in valute di altri Membri ai fini delle proprie operazioni, oppure
  • ii)la valuta di un Membro che quest'ultimo accetta, a condizioni considerate soddisfacenti da parte del Fondo, di cambiare contro valute di altri Membri, ai fini delle operazioni del Fondo stesso. Qualora un Membro sia un gruppo di Stati, l'espressione "la valuta di un Membro" indica la moneta di uno qualsiasi degli Stati facenti parte del gruppo;
  • e)il termine "governatore" indica una persona incaricata da un Membro di essere il suo principale rappresentante ad una sessione del Consiglio dei Governatori;
  • f)l'espressione "voti espressi" indica i voti a favore e quelli contrari.

Testo vigente dal 9 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885~art1 · fonte su Normattiva