[1]Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDIUM DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Repubblica popolare di Bulgaria e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:
[3]Il Presidente della Repubblica italiana l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri
[4]Il Presidium dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare di Bulgaria il signor Ivan BACHEV, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
[5]Articolo 1 Definizioni
[6]Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come qui sotto precisato:
- a)l'espressione "ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato, un vice consolato;
- b)l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- c)l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
- d)l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualita' di esercitare funzioni consolari;
- e)l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;
- f)l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare;
- g)l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- h)l'espressione "membri del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
- i)l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare;
- j)l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
- k)l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, registrata in uno dei porti dello Stato di invio ed autorizzata ad issare la bandiera di tale Stato; questa espressione non comprende, tuttavia, le navi da guerra.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
