[1]Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDIUM DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Repubblica popolare di Bulgaria e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

[3]Il Presidente della Repubblica italiana l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri

[4]Il Presidium dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare di Bulgaria il signor Ivan BACHEV, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1 Definizioni

[6]Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come qui sotto precisato:

  • a)l'espressione "ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato, un vice consolato;
  • b)l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
  • c)l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
  • d)l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualita' di esercitare funzioni consolari;
  • e)l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;
  • f)l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare;
  • g)l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
  • h)l'espressione "membri del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
  • i)l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare;
  • j)l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
  • k)l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, registrata in uno dei porti dello Stato di invio ed autorizzata ad issare la bandiera di tale Stato; questa espressione non comprende, tuttavia, le navi da guerra.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art1 · fonte su Normattiva