[1]delle autorita' locali

[2]Le autorita' dello Stato di residenza non interferiranno in questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art22 · fonte su Normattiva