[1]delle autorita' locali
[2]Le autorita' dello Stato di residenza non interferiranno in questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
